Diritto d'autore italiano
Salve a tutti!
Ho deciso di scrivere questo articolo per venire incontro alle esigenze di coloro che, trovandosi sulla via della penna, dovessero aver bisogno di un orientamento per questioni relative ai diritti d'autore. Non essendo un tecnico, mi sono limitato a riorganizzare del materiale pervenuto su Internet (grazie Wikipedia!), nel tentativo di mettere in luce i diritti di cui gode l'autore di un'opera letteraria (e tagliando la parte relativa ad altri tipi d'opera d'ingegno).
Per approfondimenti e per scaricare la legge 633/41 che citerò, vi invito a visitare il sito www.dirittodautore.it.
Per qualsiasi critica/correzione contattatemi!
Qui nel Paese d'Ombre si cammina insieme.
Il diritto d'autore
Le opere letterarie appartengono a quella categoria di opere che godono dei diritti d'autore.
In Italia il diritto d'autore è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n° 633 e successive modificazioni.
Spesso si utilizza il termine “copyright” come sinonimo ma non è esattamente la stessa cosa. Il termine “copyright” è proprio di un ordinamento giuridico di matrice anglosassone denominato Common Law; il termine “diritto d'autore” appartiene al Civil Law, ordinamento giuridico dominante.
Contrariamente a quanto molti pensano, il diritto d'autore nasce nel momento stesso della creazione dell'opera QUINDI non vi è alcun obbligo di deposito (es.: deposito S.I.A.E.) o di registrazione o di pubblicazione dell'opera stessa. La registrazione è una prassi dovuta per il brevetto industriale, ma questa è un'altra questione.
In cosa consiste il diritto d'autore?
Dal momento stesso della creazione, l'autore gode di due diritti. Il primo è il diritto alla nominalità dell'opera (diritto morale) per il quale il realizzatore materiale dell'opera può dirsi autore della medesima; il secondo è relativo allo sfruttamento economico dell'opera e l'autore può cederlo a pagamento o a titolo gratuito a un licenziatario. Quest'ultimo può cedere il diritto nei termini di legge e del contratto di cessione.
Se il diritto di paternità viene violato, si parla di plagio. In questo caso il vero autore può agire per vie legali e sperare di veder riconosciuto il proprio diritto.
Il diritto di utilizzazione economica dell'opera è eterno?
No.
“Scade” al termine del 70° anno solare dalla sua morte. Per opere realizzate da più persone il precedente conto si riferisce al coautore che muore per ultimo. Durante quei 70 anni il diritto di sfruttamento economico appartiene agli eredi dell'autore. Per opere anonime o pseudonime la normativa è differente perché la data di riferimento è quella della prima pubblicazione e non quella del decesso degli autori. Estinto il diritto d'autore, l'opera è liberamente utilizzabile da chiunque (anche a fini economici) purché sia rispettato il diritto alla nominalità.
È possibile utilizzare (per es. citare) materiale altrui?
In alcuni casi è possibile.
L'elenco delle opere utilizzabili (sotto determinate condizioni) si può leggere nella legge succitata dall'articolo 65 all'articolo 71-quinquies. Ricordate sempre che ove la riproduzione sia espressamente riservata è tassativo non riprodurre. Il diritto di citazione, inoltre, assume connotazioni diverse a seconda delle legislazioni nazionali.
Discussioni recenti.
In attesa di una nuova direttiva europea avente tra gli obiettivi l'introduzione di norme più severe relative alla tutela del diritto d'autore, resta ormai certo un dato importantissimo: “Le riproduzioni in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, eseguite a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non devono essere qualificate come reato”.
Marco Diana
19 / 11 / 2007